Da oggi (21 aprile 2021) con l’art. 14 della Legge delega al Governo approvata in via definitiva ieri sera in Senato, è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“EU Animal Health Law” / “Normativa in materia di sanità animale”).

Il Reg. (UE) n. 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all’uomo, applicando la strategia sulla Sanità animale (2007-2013) “Prevenire è meglio che curare” attraverso un approccio basato sul rischio e sul comportamento proattivo.

L’ambito di applicazione del Regolamento interessa:

  • animali detenuti (ossia « tenuti/allevati dall’uomo ») e selvatici;
  • materiale germinale;
  • prodotti di origine animale;
  • sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme specifiche;
  • strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione;
  • malattie trasmissibili, comprese le zoonosi.

Tali norme prevedono:

  1. a) l’organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di UE e l’attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale;
  2. b) l’identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia;
  3. c) la presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie;
  4. d) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell’Unione;
  5. e) l’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell’Unione e le esportazioni di tali partite dall’Unione;
  6. f) i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio;
  7. g) le misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia.
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