Statuto

Allegato “B” rep. n. 2437 racc. n. 1495

TITOLO I

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E’ costituita un’Associazione Scientifica, a carattere nazionale e internazionale, denominata:

 “SOCIETÀ ITALIANA DI ECOPATOLOGIA DELLA FAUNA

di seguito denominata con la sigla “SIEF”.

La Associazione si configura come ente senza scopo di lucro, autonomo ed indipendente.

2. La “SIEF” ha sede legale in Milano, via Celoria n. 10, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET) dell’Università degli Studi di Milano.

Il trasferimento della sede è rimesso a delibera del Consiglio Direttivo, da assumersi con voto unanime.

Essa può costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e dipendenze ovunque, in Italia ed all’estero.

3. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

 Associati – Procedura di ammissione

Possono aderire all’Associazione, senza limitazione alcuna, tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che appartengono alla categoria professionale e/o al settore specialistico e/o disciplina specialistica di operatività della associazione, che operano in detta area in qualunque regime lavorativo, e che condividano gli scopi istituzionali della stessa, così come definiti nell’art. 3.

Gli associati si distinguono in: 1- associati ordinari 2- associati onorari 3- associati sostenitori

1) Possono diventare associati ordinari le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, richiedano l’iscrizione alla stessa, provvedendo contestualmente al pagamento della quota di iscrizione, e la cui attività nel campo specifico possa essere documentata da un adeguato curriculum. La loro domanda di iscrizione viene accettata, dopo valutazione da parte del Consiglio Direttivo, esclusivamente per coloro il cui curriculum attesti specifica attività in ambito ecopatologico. Detta consultazione può avvenire  anche attraverso via telematica. Gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione.

2) Possono essere associati onorari coloro che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo delle conoscenze dell’ecopatologia o più in generale  della fauna, e che per prestigio, competenza o meriti vengano riconosciuti tali all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono dispensati dal pagamento della quota di iscrizione in quanto tale carica ha esclusivo carattere onorifico.

3) Possono diventare associati sostenitori, le persone fisiche o giuridiche che, senza alcun vincolo, partecipano temporaneamente alle funzioni ed al lavoro dell’Associazione. Tale carica, che ha esclusivo carattere onorifico, viene attribuita all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, ordinari sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.

Gli associati sostenitori sono obbligati a versare una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione del periodo di tempo e del lavoro che forniscono all’Associazione.

Gli associati potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall’Associazione, partecipando alle iniziative organizzative e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all’attività sociale. Gli associati potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l’operato dell’Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell’Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

Gli associati sono tenuti ad aggiornare il Consiglio Direttivo in merito ai loro recapiti da utilizzarsi per tutte le comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione.

Gli Associati si impegnano al rispetto del presente Statuto, al pagamento annuale delle quote di partecipazione, a contribuire attraverso le loro conoscenze scientifiche e la loro operosità al migliore sviluppo delle conoscenze ed alla realizzazione dei programmi approvati dall’Assemblea.

La qualità di associato viene meno per:

– recesso unilaterale da esercitarsi in qualunque momento, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Presidente;

– morte (nel caso di persona fisica);

–  scioglimento (se trattasi di persona giuridica, Ente o Società);

– esclusione per indegnità, per grave e non dichiarato conflitto di interesse, per inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti interni oppure delle deliberazioni adottate dagli organi associativi competenti. L’associato può essere escluso solo previa formale contestazione degli addebiti. Sull’esclusione e sulla morosità, delibera del Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), e con provvedimento scritto motivato;

– morosità nel pagamento della quota di iscrizione. In detti casi l’associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o mezzo informatico che garantisca la avvenuta ricezione, a mettersi in regola e l’esclusione avrà luogo trascorsi 90 (novanta) giorni da detto invito mediante delibera del Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) e sempre che l’associato si mantenga inadempiente.

Contro il provvedimento di esclusione, l’associato escluso o moroso può ricorrere in forma scritta entro trenta giorni all’Assemblea. Resta in ogni caso salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria competente.

Gli associati recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

All’atto dell’ammissione ciascun nuovo associato ha diritto a prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento dell’Associazione.

Articolo 3

Scopo Associativo

L’Associazione ha lo scopo di riunire coloro che si occupano, anche in via non esclusiva, di ecopatologia della fauna selvatica, sia dal punto di vista della ricerca scientifica sia dell’attività professionale. L’ecopatologia è una disciplina intercategoriale che coinvolge in primo luogo i Medici Veterinari, e si avvale delle competenze di numerose altre discipline e professioni tipicamente incluse nello studio dell’ecologia delle malattie nelle popolazioni di fauna selvatica tra i quali si annoverano, in via non esclusiva, faunisti, biologi, naturalisti, forestali, modellisti.

Scopi istituzionali dell’Associazione sono:

– Facilitare le relazioni fra gli studiosi interessati all’ecopatologia della fauna;

– Facilitare altresì le relazioni di detti studiosi con gli altri specialisti nel campo della fauna e con gli enti  che gestiscono la fauna istituzionalmente;

– Organizzare e partecipare a riunioni di studio e di insegnamento sull’ecopatologia della fauna;

– Favorire la diffusione anche in forma divulgativa dei risultati di ricerche e di informazioni in genere concernenti l’ecopatologia della fauna;

– Contribuire alla formazione culturale dei cittadini relativamente alla sanità, gestione e protezione della fauna selvatica.

L’Associazione non ha scopo di tutela sindacale e degli interessi economici  dei suoi associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L’Associazione può aderire ad altre associazioni o ad enti a carattere analogo quando ciò sia funzionale al conseguimento del suo scopo istituzionale. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali o da quelle direttamente connesse alle attività istituzionali. In particolare l’Associazione non ha fini di lucro e non esercita attività imprenditoriali o partecipazione ad esse. L’attuazione delle finalità è quindi perseguita attraverso le seguenti attività materiali:

– organizzazione di convegni, corsi di formazione, gruppi di studio, dibattiti, interventi nelle scuole, divulgazione di pubblicazioni, che consentano l’aggiornamento e l’informazione della opinione pubblica, anche svolte nell’ambito di programmi nazionali di formazione, (es. formazione continua in medicina – ECM);

– promozione di studi e ricerche su temi propri delle attività dell’Associazione e di ogni altra iniziativa idonea alla divulgazione delle finalità sociali, nonché sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pubblici poteri sui problemi connessi all’ecopatologia della fauna;

– promozione di specifici programmi di ricerca e studi, anche in collaborazione con altre società, organizzazioni od enti/istituti nazionali od internazionali;

– istituzione di sussidi, premi o borse di studio a favore di ricercatori impegnati nell’attuazione dei programmi di ricerca di cui sopra;

– promozione di ogni altra iniziativa idonea in relazione allo scopo sociale.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile, compreso il proprio sito web, per la pubblicazione e divulgazione della propria attività scientifica e delle proprie iniziative. In particolare è espressamente assunto dalla SIEF l’obbligo di pubblicazione della propria attività scientifica attraverso il sito web dell’associazione, aggiornato costantemente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la SIEF si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

TITOLO II

Articolo 4

Organi

Sono Organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. il Vice Presidente;

5. il Comitato Scientifico.

Le cariche sociali relative agli Organi o a qualsiasi ufficio nei medesimi nominato sono gratuite, con l’esclusione di qualsiasi remunerazione. I soggetti che ricoprono cariche sociali avranno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione dei loro uffici per conto dell’associazione.

Articolo 5

Assemblea: Composizione – Funzioni

 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata dagli associati ordinari ed onorari in regola con la quota associativa annuale.

Ogni Associato in regola con il pagamento nei termini della quota associativa ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe solo ad altri associati in regola con il pagamento nei termini della quota associativa, ed ogni associato non può avere più di due deleghe.

L’Assemblea:

– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

– stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;

– delibera sulle modifiche dello Statuto;

– approva i Regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e ratifica l’importo della quota associativa;

– approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

– delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;

– ratifica la nomina dei membri del Comitato Scientifico

– delibera lo scioglimento dell’Associazione.

– delibera su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione.

Le deliberazioni assembleari vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Articolo 6

Assemblea: Convocazione

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e/o su proposta del Presidente o un numero di Associati che rappresentano almeno un decimo del totale degli aventi diritto di voto.

In ogni caso l’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per procedere all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redatto e tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La convocazione, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, dovrà essere formalizzata con avviso affisso nella Sede dell’associazione e pubblicato sul sito internet dell’associazione, nonché inviato tramite e-mail o tramite il servizio postale ad ogni associato all’indirizzo che questi indicherà all’associazione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, ovvero almeno 3 (tre) giorni prima in caso di urgenza..

L’avviso di convocazione provvederà ad indicare il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.

Articolo 7

Assemblea: Deliberazioni – Rappresentanza

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo che riveste tale carica, continuativamente, da più tempo. Il Presidente dell’assemblea propone la nomina del Segretario.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dall’articolo 21 codice civile in materia di delibera di scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, e fatta eccezione per  le delibere inerenti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali l’assemblea delibera validamente con la maggioranza di almeno due terzi degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di conflitto d’interessi, è dovere di ciascun associato rendere apposita dichiarazione in assemblea ed astenersi dal voto; per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all’adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d’interessi.

Le assemblee non convocate nella forma di rito sono valide purché siano presenti la totalità degli associati nonchè i membri del Consiglio Direttivo.

Con la sola eccezione di quanto previsto al seguente Articolo 9, su proposta del Presidente ed approvazione dell’Assemblea, le deliberazioni possono essere prese per appello nominale o per alzata di mano.

Nello svolgimento delle riunioni gli Associati dovranno attenersi all’ordine del giorno redatto dal Consiglio Direttivo e a loro comunicato in precedenza.

Articolo 8

Consiglio Direttivo: Composizione

L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dal Consiglio Direttivo del Consigliere che non partecipi a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

I consiglieri durano in carica tre anni, possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi e vengono eletti dall’Assemblea opportunamente convocata, come da successivo art. 9.

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere (non è ammesso il cumulo delle cariche), tenuto quest’ultimo a riscuotere le quote annuali, a provvedere al pagamento dei creditori e a curare la tenuta dei libri contabili. Il Segretario è tenuto a redigere il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Nomina del Consiglio Direttivo

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, tra una rosa di associati persone fisiche. Possono rivestire la carica di Consiglieri esclusivamente coloro che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività della Associazione.

Le tempistiche e modalità delle candidature, l’insediamento del collegio elettorale, le modalità di voto e di scrutinio sono definite da un Regolamento approvato dall’Assemblea.

La votazione per i membri del Consiglio Direttivo avverrà con voto segreto, e l’avviso di convocazione per l’Assemblea con tale nomina all’ordine del giorno dovrà necessariamente essere comunicato, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 6, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio può dare luogo ad una cooptazione tra gli associati. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 10

Consiglio Direttivo: Poteri

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di disposizione dei beni sociali, esclusi quelli che per legge ed in forza del presente Statuto sono devoluti all’Assemblea.

In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall’Assemblea;

– la nomina al suo interno di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

– la predisposizione del bilancio annuale;

– l’emanazione dei Regolamenti dell’Associazione;

– la determinazione dell’importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell’Assemblea;

– il conferimento della qualifica di associato Onorario;

– la nomina i membri del Comitato Scientifico;

– la vigilanza su eventuali conflitti di interesse.

Il Consiglio Direttivo può redigere Regolamenti interni: in tal caso li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. I Regolamenti interni potranno disciplinare il funzionamento amministrativo dell’Associazione e tutti gli altri aspetti inerenti la gestione interna della stessa che non siano regolati dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio può inoltre creare particolari commissioni, composte da associati e/o da soggetti prescelti per le loro particolari qualità professionali o morali, finalizzate allo studio di specifiche tematiche di carattere inerente all’attività dell’associazione ovvero all’implementazione di determinati progetti.

I consiglieri che assumono la legale rappresentanza dell’associazione devono garantire la propria autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.

Articolo 11

Consiglio Direttivo: Convocazione – Delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell’associazione o altrove almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

E’ prevista la possibilità di riunioni in videoconferenza e conferenza telefonica, qualora tecnologicamente e logisticamente attuabile e qualora il Presidente lo ritenga opportuno per particolari motivi di importanza ed urgenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri mediante raccomandata o strumento informatico, a cura del Presidente, almeno tre giorni prima della data di convocazione e in caso d’urgenza anche telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero in caso di sua assenza, del Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, del membro del Consiglio Direttivo che riveste tale carica, continuativamente, da più tempo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente ed archiviate in un apposito registro. Per le attività che il Consiglio giudica di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di tutti i consiglieri e le relative deliberazioni devono essere assunte con maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In caso di conflitto d’interessi, è dovere di ciascun membro del Consiglio Direttivo rendere apposita dichiarazione ed astenersi dal voto; per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all’adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d’interessi. in caso di violazione di quanto sopra disposto, il consigliere risponde dei danni derivati all’associazione dalla sua azione od omissione.

Articolo 12

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è preposto alla verifica ed al controllo delle attività svolte dall’Associazione e della qualità della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo modalità ed indicatori validati dalla comunità scientifica internazionale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo riassunte nel verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente sono sottoposte al Comitato Scientifico, che esprime il proprio parere non vincolante.

Nel corso dell’Assemblea degli associati, il Presidente è tenuto a dare la parola al Comitato Scientifico, affinché possa esprimere il proprio parere a riguardo dell’operato del Consiglio Direttivo anche valutato dall’esame dei verbali pregressi.

Il Comitato Scientifico è nominato tra gli associati ordinari ed onorari.

Il Comitato scientifico è composto da tre membri, ed è nominato dal Consiglio Direttivo uscente, ratificato dall’Assemblea, il tutto a scrutinio segreto, e resta in carica per il successivo mandato.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, la rappresenta  di fronte ai terzi e in giudizio, e deve garantire la propria autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per 3 (tre) anni, ed è riconfermabile per un massimo di due volte consecutive.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

– convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;

– verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;

– presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori;

– assolvere nel complesso al ruolo guida insito nella carica.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che comunicherà al Consiglio Direttivo per la ratifica alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

TITOLO III

Articolo 14

Patrimonio

Il patrimonio associativo è costituito da:

1. quote associative nella misura stabilita annualmente dall’organo competente;

2. eredità, donazioni e legati e, più in generale, ogni liberalità ad opera degli associati o di terzi;

3. eventuali contributi, donazioni ed elargizioni in conto capitale corrisposti dallo Stato, Enti Pubblici, Privati, nazionali o internazionali, Enti Comunitari, nel rispetto di quanto previsto all’Articolo 3 del presente Statuto;

4. da altri proventi e da tutti i beni mobili o immobili, che, a qualsiasi titolo, vengano a costituire il patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto all’Articolo 3 del presente Statuto. Detti proventi non saranno mai destinati a fine di lucro, ma solo al perseguimento dello scopo associativo.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari a titolo di eredità sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra gli associati, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge o effettuata a favore di altre associazioni con le medesime finalità.

Articolo 15

Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

– versamenti effettuati dagli Associati, sia fondatori che subentrati successivamente;

– redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

– introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell’attività;

– contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;

– ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini associativi.

Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti tra gli associati, neanche in modo indiretto, ma devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 16

 Quote

L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 17

Bilancio annuale

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale consuntivo.

Il Consiglio Direttivo, per tramite del Tesoriere nominato, elabora un bilancio annuale preventivo da sottoporre all’Assemblea. I bilanci consuntivi e preventivi, approvati dall’Assemblea, vengono pubblicati sul sito istituzionale della Associazione congiuntamente ad eventuali incarichi retribuiti.

 

TITOLO IV

Articolo 18

Scioglimento

L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea ed in ogni caso previsto dalla legge.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione deve nominare uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati al termine della liquidazione.

Le attività che dovessero residuare, terminate le operazioni di liquidazione, saranno devolute secondo le disposizioni dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, e comunque ad altri enti non lucrativi che perseguano finalità scientifico culturali, il tutto conformemente alle vigenti disposizioni di legge

Articolo 19

Foro Competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la Associazione ha la propria sede legale.

Articolo 20

Disposizioni generali

Per quanto altro non contemplato si fa espresso rinvio alle norme di legge e regolamentari in materia, ed in particolare alle norme del codice civile.

F.to: Nicola Ferrari

F.to: Francesco Giovanzana L.S.

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).

Bergamo, il 12 febbraio 2018.

ART. 15

Norme generali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

COMITATO SCIENTIFICO

CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLAMENTO ELETTORALE